Statuto Compagnia

ARTICOLO 1

E’ costituita con sede a Monza, via Bergamo, 27 la Sezione Tiro con l’Arco dell’Associazione Dilettantistica Polisportiva l’Usignolo, ai sensi dell’art. 36 e ss. Codice Civile.
La denominazione Polisportiva l’Usignolo è di proprietà della Famiglia Longhi, Cascina Usignolo, Torrevilla di Monticello Br.; questa viene concessa in uso gratuito per un anno alla nuova Compagnia di tiro con l’arco. Il rinnovo è automatico alla scadenza. La Famiglia Longhi o l’assemblea dei soci della Polisportiva l’Usignolo, nel proseguo denominata Polisportiva, possono dare disdetta a questa concessione in qualsiasi momento dell’anno con un preavviso di giorni 30 a mezzo raccomandata A.R.
La società è apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro né diretto né indiretto.

ARTICOLO 2

La Compagnia adotta la sigla 04-145 assegnata dalla Fitarco.
La Compagnia ha come scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione del tiro con l’arco in tutte le sue componenti sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse. Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale la Compagnia si propone di promuovere gare, incontri e manifestazioni di tiro con l’arco nonché qualsiasi altra iniziativa idonea a favorire il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto.
La Compagnia viene affiliata alla FITARCO, Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, impegnandosi, per sé e per i propri Soci, all'osservanza dello Statuto Federale, dei Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli Organi Federali.

SOCI

ARTICOLO 3

Sono previste le seguenti categorie di Soci:
  • Soci Ordinari
  • Soci Allievi
  • Soci Ragazzi
  • Soci Familiari
  • Soci Onorari
Chiunque desideri diventare Socio della Compagnia è tenuto a presentare domanda al Consiglio Direttivo e da questo essere accettato in forma semplice.
  • Sono Soci Ordinari coloro che hanno compiuto il 18° anno di età.
  • Sono Soci Allievi coloro che compiono il 15° anno di età e che non abbiano compiuto il 18° anno entro l’anno Sociale in corso.
  • Sono Soci Ragazzi coloro che compiono il 9° anno di età e non abbiano compiuto il 15° anno entro l’anno Sociale in corso.
  • Sono Soci Familiari tutti i soci appartenenti alla famiglia di un Socio Ordinario.
  • I Soci Onorari vengono nominati per meriti eccezionali su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci all’Assemblea annuale e non sono tenuti a pagare la quota Sociale.
I Soci Allievi e Ragazzi devono presentare all’atto della domanda di iscrizione autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà.
I Soci Ordinari, Allievi, Ragazzi e Familiari sono tenuti al pagamento della quota sociale secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nella misura stabilita dall’assemblea dei Soci. La quota sociale non è trasferibile a terzi, né essere resa in caso di recesso.

ARTICOLO 4

La qualifica di Socio si perde:
  • Per dimissioni: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e dovranno pervenire alla Compagnia al massimo trenta giorni prima della scadenza dell’anno Sociale. Le dimissioni presentate oltre tale termine non esonerano il Socio dimissionario dal pagamento della quota sociale.
  • Per morosità: qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento. La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera il Socio moroso dal pagamento della quota sociale.
  • Per espulsione: l’espulsione viene decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 5

Sono Organi Sociali:
  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche in seno alla Compagnia ed ai suoi organi non sono retribuite.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 6

l’Assemblea Ordinaria è composta dai Soci Ordinari e Familiari maggiorenni in regola con il pagamento delle quote Sociali e Federali come attestato dal Segretario. Ogni socio di cui sopra ha diritto ad un voto. L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno ed ha il compito di provvedere alla elezione obbligatoria di TRE’ componenti più UNO ogni venti soci, destinati alle cariche sociali e di deliberare:
  • sull’attività di Compagnia;
  • sul preventivo di gestione delle spese;
  • sul bilancio consuntivo;
  • sull’entità delle quote sociali;
  • su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno e che non sia di specifica competenza di altri organi.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno 20 giorni prima della data di convocazione con avviso scritto, cartaceo o telematico. Ogni Socio Ordinario e Familiare maggiorenne potrà iscrivere argomenti all’ordine del giorno purché pervengano al Presidente almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea con lettera scritta cartacea.
L’Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, almeno un terzo.
L’Assemblea annuale deve tenersi non oltre 90 giorni dal termine dell’anno sociale (stabilito dal Regolamento).
Eventuali Assemblee Straordinarie possono essere tenute durante l’anno sociale e devono essere convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. Per queste assemblee valgono le stesse modalità di avviso e di validità dell’Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 7

I Soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio avente diritto di voto, mediante delega scritta e firmata. Ciascun Socio non può avere più di una delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti, eccezione fatta per quanto previsto all’Art. 17 del presente Statuto. In caso di parità la proposta in discussione s’intende respinta; il Presidente dovrà allora rimettere ai voti per una seconda volta la proposta che s’intenderà definitivamente respinta ove non si raggiungesse la maggioranza. La stessa proposta non potrà essere ripresentata per almeno UN anno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 8

Le cariche del Consiglio Direttivo verranno stabilite tra i componenti eletti dalla Assemblea e sono: il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; i Consiglieri.
I componenti del Consiglio Direttivo hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione di altre persone, anche al di fuori dei soci, per ricoprire quelle cariche ritenute necessarie.
Le cariche sociali hanno una durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limitazioni.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  • curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea;
  • attendere all’amministrazione sociale;
  • curare l’osservanza delle norme statutarie;
  • redigere, aggiornare e comunicare ai Soci il Regolamento Interno;
  • comminare eventuali sanzioni disciplinari;
  • sottoporre all’esame dell’Assemblea i rendiconti di gestione consuntivi e preventivi;
  • indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari;
  • deliberare su accordi e convenzioni che dovessero essere stipulati dal sodalizio;
  • dare esecuzione delle delibere delle assemblee;
  • distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
  • adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento della Compagnia che dal presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 2 componenti.
La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme purché tutti i componenti vengano informati per tempo della convocazione.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti. La votazione può avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da un membro del Consiglio. In caso di parità il voto del Presidente vale due voti. Le riunioni del Consiglio saranno valide allorché intervengano almeno due componenti oltre il Presidente.

PRESIDENTE

ARTICOLO 12

Il Presidente rappresenta la Compagnia sia nei rapporto interni che in quelli esterni. Presiede il Consiglio Direttivo e cura affinché ne siano attuate le delibere. In casi urgentissimi può provvedere con i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere così adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione. In casi di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

DISCIPLINA

ARTICOLO 13

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole dell’onore e del decoro sportivo. Contro gli inadempienti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L’organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Le decisioni dovranno essere prese dopo esperita istruttoria, messe a verbale, motivate e comunicate per iscritto agli interessati.

ARTICOLO 15

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i seguenti:
  • Censura: per violazioni di modesta gravità; consiste in un rimprovero ufficiale.
  • Sospensione: viene applicata in caso di gravi trasgressioni e la sua durata è commisurata alla gravità del fatto. In tale periodo il Socio non potrà esercitare i propri diritto in seno alla Compagnia.
  • Espulsione: viene adottata solo in caso di gravissima trasgressione e consiste nell’esclusione a vita del Socio dalla Compagnia.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 16

I Revisori dei Conti, se ritenuti necessari dall’Assemblea, saranno in numero di 2, vengono eletti dall’Assemblea e restano in carica per l’anno in corso, sino a presentazione del bilancio annuale. Devono controllare il rendiconto finanziario, riscontrarne l’esattezza delle voci con l’esame dei giustificativi e presentare all’Assemblea la relazione sul rendiconto. A tal fine il Segretario metterà a disposizione del Collegio tutti i documenti di cassa quando esso ne faccia richiesta. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Presidente e Consigliere.

MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA

ARTICOLO 17

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci qualora si pronuncino a favore della modifica i due terzi dei Soci presenti all’Assemblea convocata per tale scopo. L’Assemblea è valida se è presente un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 18

In caso di scioglimento della Compagnia il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a scopo di beneficenza.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della Compagnia è costituito:
  • da beni mobili ed immobili;
  • da eventuali attività di gestione;
  • dai contributi straordinari versati dai Soci;
  • da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Eventuali avanzi di gestione, fondi o riserve non possono essere distribuiti ai Soci, bensì destinati ad un utilizzo sociale nell’esercizio successivo.

ARTICOLO 20

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme statutarie federali.

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